Circolare 108. Secondaria- controllo green pass:stato vaccinale alunni di classi con 2 casi
In accordo alle recenti note MI rivolte a garantire il contrasto alla diffusione del covid nella comunità scolastica, il Garante della privacy ha una pubblicato la Faq n. 14
https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq
con cui di fatto si autorizza il controllo del GreenPass per gli alunni delle scuole secondarie con le seguenti condizioni:
1 (solo) per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza;
2 esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;
3 secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati;
4 senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del controllo;
5 nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19 (modalità rafforzata);
6 da personale autorizzato e istruito.
Il titolare (l’Istituto) deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) nonché dall’intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell’elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto.
Pertanto, si ribadisce al personale di non accettare documentazione relativa e di mettere al corrente le famiglie di tale disposizione.
Si chiede pertanto alle famiglie di non inviare in alcun modo i certificati di attestazione vaccinale o green pass in segreteria.
Le presenti disposizioni non sono formulate dall’Istituto ma dagli Enti competenti e sovraordinati. Pertanto l’Istituto non può che adeguarsi e pregare tutti di farvi attenzione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Antonucci