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Circolare n. 118 – Entrata in vigore nuove disposizioni Covid

6 Feb 22 118_2021/22 Dirigente

ATA - Docenti - Genitori

Oggetto: Decreto-legge contenente misure urgenti in materia di gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Circolare-n.-118-DL nuove disposizioni urgenti

Si comunicano, di seguito, le nuove  misure previste dal Decreto legge n. 5 del 04/02/2022 in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche applicabili dal giorno 5 febbraio 2022:

 

SCUOLE DELL’INFANZIA

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione (Allegato 1).

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle attività per una durata di cinque giorni.

SCUOLE PRIMARIE

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione (Allegato 1).

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

SCUOLA SECONDARIA

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

 

Regime sanitario

 

Con cinque o più casi di positività nelle scuole dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I grado, agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di auto sorveglianza, con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del sopra citato decreto, sono abrogate, dal giorno 05-02-2022, le misure precedentemente disposte.

 

Ne consegue che:

  • gli alunni delle sezioni di scuola dell’infanzia e delle classi della scuola primaria collocate in quarantena/DAD per dieci giorni potranno rientrare lunedì 7 senza presentare l’esito del tampone, con l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per docenti e alunni di età superiore ai sei anni, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19;
  • gli alunni della scuola secondaria che si trovano in quarantena da almeno cinque giorni possono rientrare a scuola presentando referto di un tampone negativo effettuato a partire da 5 giorni dopo l’ultimo contatto con il secondo caso positivo, con l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.

 

 

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Paolo ANTONUCCI)

In allegato

  • Circolare Ministero della Salute
  • Nota AT di Lodi
  • Autodichiarazione

All. 1 Autocertificazione

CircolareVersioneampliata-04_02_2022def

nota_avviso_urgente_ATS_5 febbraio 2022-signed

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