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Circolare n. 016 – Rientro da Paesi esteri.

8 Set 21 16_2021/22 admin-zbps

ATA - Docenti - Genitori

Riassunto

Circolare numero 16 rientro dall’estero Si rendono note le disposizioni previste per il rientro dall’Estero, come riportate sul sito del ministero degli Esteri. Se ne …

Circolare numero 16 rientro dall’estero

Si rendono note le disposizioni previste per il rientro dall’Estero, come riportate sul sito del ministero degli Esteri.

Se ne allega un estratto rimandando alle relative fonti.

 

 

Il dirigente scolastico

Prof. Paolo Antonucci

Estratto – Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia

Le persone provenienti dai Paesi in elenco D: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, possono entrare in Italia presentando green pass, test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 nel caso di ingresso da UK) e Passenger Locator Form; in mancanza, dovranno effettuare 5 giorni di mini-quarantena e sottoporsi a test al termine dell’isolamento.

Le persone provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti d’America possono entrare in Italia presentando green pass (o certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall’ Agenzia europea per i medicinali ( EMA), test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti e Passenger Locator Form.

L’ingresso dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka è consentito, a prescindere dalla nazionalità, soltanto per motivi di studio o di rientro presso la propria residenza (o quella del coniuge, della parte di unione civile o dei figli minori), e nonché nei casi espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, alle seguenti condizioni: presentazione di test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso; test all’arrivo in aeroporto; isolamento fiduciario di 10 giorni e test al termine dell’isolamento

E’ consentito l’ingresso dal Brasile, alle condizioni attualmente in vigore (test negativo entro 72 ore dall’ingresso, test all’arrivo, isolamento di 10 giorni e test al termine dell’isolamento) anche per motivi di studio.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Si rimanda comunque al sito del Ministero degli esteri.

 

INGRESSI DI MINORI

Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. Se hanno un’età pari o superiore ai 6 anni, devono invece effettuare il test, a meno che non rientrino in altre deroghe previste dalla normativa. I minori (fino a 18 anni) che viaggiano con genitore esentato da isolamento perché in possesso di un certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) sono anch’essi esenti da isolamento.

Per tutti i dettagli, si invia alla Normativa di riferimento riportata sul sito del ministero degli esteri.

 

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI ISOLAMENTO

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero e, ove previsti, di tampone molecolare o antigenico, le misure della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario non si applicano:

  1. a) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  2. b) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute;
  3. c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  4. d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie; e) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
  5. f) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
  6. g) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello 3 di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
  7. h) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

(Sito del Ministero degli esteri).

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